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alzheimer

Alzheimer e altre gravi patologie, i malati più gravi non devono pagare le Rsa

Affidarsi a uno studio legale con esperienza in diritto sanitario consente di:

  • ottenere una valutazione preventiva del caso;
  • impostare correttamente l’azione;
  • massimizzare le possibilità di recupero;
  • evitare decadenze e contestazioni formali.

A chi spetta il rimborso delle rette RSA 

 

Negli ultimi anni si è intensificato il contenzioso relativo al recupero delle somme corrisposte per il ricovero di familiari presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), in particolare nei casi di pazienti affetti da patologie neurodegenerative gravi, quali Alzheimer o forme avanzate di demenza.

Sempre più spesso, infatti, le famiglie sostengono costi rilevanti per prestazioni che, per legge, dovrebbero essere poste integralmente o prevalentemente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La questione è di particolare rilevanza pratica: comprendere quando la retta non è dovuta, verso quali soggetti agire e quali siano i termini di prescrizione consente di evitare la perdita definitiva del diritto alla restituzione.

Quando la retta RSA non è dovuta

 

Il presupposto giuridico principale per ottenere la restituzione delle somme versate è rappresentato dall’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, disciplinata dall’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto.

In ambito RSA, tale principio trova applicazione quando il pagamento della retta sia avvenuto in assenza di un valido titolo giuridico.

La giurisprudenza ha chiarito che, laddove le prestazioni erogate abbiano natura prevalentemente sanitaria oppure siano caratterizzate da una inscindibile integrazione tra componente sanitaria e componente assistenziale, i relativi costi non possono gravare sull’assistito o sui suoi familiari.

In tali ipotesi, la copertura economica compete al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA).

La Suprema Corte ha più volte affermato il principio della gratuità delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria quando l’intervento terapeutico e assistenziale risulti unitario e non frazionabile. 

 

Chi può richiedere il rimborso delle rette RSA

 

L’azione restitutoria può essere promossa dal soggetto che abbia concretamente sostenuto l’esborso.

In particolare:

  • il paziente, se legalmente capace;
  • il tutore;
  • l’amministratore di sostegno;
  • il familiare che abbia effettuato i pagamenti;
  • gli eredi, in caso di decesso dell’assistito.

 

Quali documenti servono

 

Ai fini della prova, è essenziale raccogliere una documentazione completa e coerente. Tra i documenti più rilevanti:

  • cartelle cliniche e certificazioni mediche attestanti la gravità della patologia;
  • diagnosi di Alzheimer o demenza avanzata;
  • PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) o progetto terapeutico;
  • contratto sottoscritto con la RSA;
  • fatture, ricevute, bonifici o quietanze di pagamento;
  • eventuali comunicazioni intercorse con RSA, ASL o Regione.
  • L’accertamento giudiziale ruota spesso proprio attorno alla qualificazione concreta delle prestazioni rese.
  •  

A chi va richiesta la restituzione delle somme

 

La domanda di rimborso può essere indirizzata a diversi soggetti, a seconda del caso concreto:

  • all’ASL territorialmente competente;
  • alla Regione, se coinvolta nella programmazione e nel finanziamento delle prestazioni;
  • alla RSA, qualora abbia percepito somme non dovute pur in presenza di prestazioni a prevalenza sanitaria.

In alcuni casi l’azione viene proposta cumulativamente.

 

Prescrizione: entro quanto tempo si può agire

 

L’orientamento prevalente riconduce l’azione di ripetizione dell’indebito al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Il termine decorre, di regola, dalla data di ciascun singolo pagamento.

Ciò significa che:

  • ogni rata pagata ha una propria autonoma decorrenza;
  • i versamenti più risalenti possono essere già prescritti;
  • il ritardo nell’attivarsi può comportare la perdita di una parte significativa del credito.

Talvolta viene eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per prestazioni periodiche; tuttavia la tesi maggioritaria esclude tale applicazione, ritenendo che non si tratti di crediti periodici, bensì di autonome azioni restitutorie.

Agire tempestivamente è quindi fondamentale

 

 

Perché affidarsi al nostro studio

 

Le controversie in materia di rette RSA presentano profili tecnici complessi, poiché richiedono:

  • interpretazione della normativa sanitaria nazionale e regionale;
  • esame medico-legale della documentazione clinica;
  • corretta qualificazione delle prestazioni;
  • individuazione del soggetto passivamente legittimato;
  • calcolo preciso della prescrizione.

 

 

Il rimborso delle rette RSA costituisce, in molti casi, un diritto concreto e azionabile, soprattutto quando il ricovero sia connesso a patologie complesse che rendano l’assistenza prevalentemente sanitaria. Tuttavia, il decorso del tempo può incidere in modo irreversibile sul diritto alla restituzione. Per questo motivo è opportuno procedere rapidamente, con un’analisi tecnica accurata e con il supporto di professionisti qualificati. Se Lei o un Suo familiare avete sostenuto spese per il ricovero in RSA e desiderate verificare la possibilità di recuperarle, il nostro studio è a disposizione per esaminare il caso, individuare gli strumenti giuridici esperibili e valutare concretamente le possibilità di successo.