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avv. Luigi Piero Volpe
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Alzheimer e altre gravi patologie, i malati più gravi non devono pagare le Rsa
Affidarsi a uno studio legale con esperienza in diritto sanitario consente di:
Negli ultimi anni si è intensificato il contenzioso relativo al recupero delle somme corrisposte per il ricovero di familiari presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), in particolare nei casi di pazienti affetti da patologie neurodegenerative gravi, quali Alzheimer o forme avanzate di demenza.
Sempre più spesso, infatti, le famiglie sostengono costi rilevanti per prestazioni che, per legge, dovrebbero essere poste integralmente o prevalentemente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La questione è di particolare rilevanza pratica: comprendere quando la retta non è dovuta, verso quali soggetti agire e quali siano i termini di prescrizione consente di evitare la perdita definitiva del diritto alla restituzione.
Il presupposto giuridico principale per ottenere la restituzione delle somme versate è rappresentato dall’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, disciplinata dall’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto.
In ambito RSA, tale principio trova applicazione quando il pagamento della retta sia avvenuto in assenza di un valido titolo giuridico.
La giurisprudenza ha chiarito che, laddove le prestazioni erogate abbiano natura prevalentemente sanitaria oppure siano caratterizzate da una inscindibile integrazione tra componente sanitaria e componente assistenziale, i relativi costi non possono gravare sull’assistito o sui suoi familiari.
In tali ipotesi, la copertura economica compete al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (LEA).
La Suprema Corte ha più volte affermato il principio della gratuità delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria quando l’intervento terapeutico e assistenziale risulti unitario e non frazionabile.
L’azione restitutoria può essere promossa dal soggetto che abbia concretamente sostenuto l’esborso.
In particolare:
Quali documenti servono
Ai fini della prova, è essenziale raccogliere una documentazione completa e coerente. Tra i documenti più rilevanti:
La domanda di rimborso può essere indirizzata a diversi soggetti, a seconda del caso concreto:
In alcuni casi l’azione viene proposta cumulativamente.
L’orientamento prevalente riconduce l’azione di ripetizione dell’indebito al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Il termine decorre, di regola, dalla data di ciascun singolo pagamento.
Ciò significa che:
Talvolta viene eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per prestazioni periodiche; tuttavia la tesi maggioritaria esclude tale applicazione, ritenendo che non si tratti di crediti periodici, bensì di autonome azioni restitutorie.
Agire tempestivamente è quindi fondamentale
Le controversie in materia di rette RSA presentano profili tecnici complessi, poiché richiedono:
Il rimborso delle rette RSA costituisce, in molti casi, un diritto concreto e azionabile, soprattutto quando il ricovero sia connesso a patologie complesse che rendano l’assistenza prevalentemente sanitaria. Tuttavia, il decorso del tempo può incidere in modo irreversibile sul diritto alla restituzione. Per questo motivo è opportuno procedere rapidamente, con un’analisi tecnica accurata e con il supporto di professionisti qualificati. Se Lei o un Suo familiare avete sostenuto spese per il ricovero in RSA e desiderate verificare la possibilità di recuperarle, il nostro studio è a disposizione per esaminare il caso, individuare gli strumenti giuridici esperibili e valutare concretamente le possibilità di successo.