Indennizzabilità dell'infezione da Sars-CoV-2, in ambito di polizza privata.

Responsabilità Civile

Il Tribunale di Parma nella causa rg n. 3833/2021, con sentenza datata 7/02/2023, giudica come indennizzabile l’infezione da Covid 19 in ambito di polizza privata in quanto, non essendo prevista una specifica esclusione per la fattispecie relativa alle conseguenze dell’infezione da Sars CoV2, non vi sarebbero i presupposti per opporre un rifiuto all’indennizzabilità delle stesse.

"Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1370 c.c. si dirà, dunque, che il ricorso ad una formula (convenzionale) di carattere definitorio-omnicomprensivo impone al predisponente di farsi carico di tutti gli eventi di quella stessa natura (cfr. anche artt. 1366, 1369 c.c.), a prescindere che siano, o meno, riconducibili a fattori noti e preesistenti al contratto: nel caso di specie non ci si trova, dunque, nemmeno dinnanzi ad una lacuna nel testo contrattuale, giacché la definizione pre-confezionata e unilateralmente predisposta è in grado di de-crittografare gli eventi verificatisi.

La situazione è affatto analoga a quella verificatasi, in passato, con l’infezione da HIV: è sicuro che l’agente infettivo abbia modificato il calcolo degli operatori economici, che avevano siglato contratti, ignari della potenzialità diffusiva di quella infezione. Le clausole in tema di infezione da HIV diffuse nella prassi, tuttavia, confermano la necessità di sottrarre alla disciplina contrattuale un’ipotesi concreta, astrattamente riconducibile alla definizione posta in premessa.”.

 

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