Omessa informazione al paziente e nesso causale tra l’omessa informazione e l’insuccesso dell’intervento. Sentenza 1936, sezione Terza del 23-01-2023

Diritto Sanitario

Se l’omessa informazione al paziente è l’unica condotta colposa tenuta dal medico, in quanto l’intervento risulta eseguito in modo diligente, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno è necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra l’omissione e il danno con un giudizio controfattuale: ne consegue che la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice di rinvio accerti se possa ritenersi plausibile, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza, che un’esaustiva informazione avrebbe indotto il paziente a pretendere che l’intervento avvenisse con la tecnica alternativa. Sentenza 1936, sezione Terza del 23-01-2023 

 

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