Risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante -per ridotta capacità di guadagno - Criterio di liquidazione equitativa del danno patrimoniale - Triplo pensione sociale - Insufficienza - Prova presuntiva -

Responsabilità Civile

In tema di responsabilità civile la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore in età scolare, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio: la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia e solo in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale, che costituisce solo la soglia minima del danno patrimoniale risarcibile, pur rilevante quando non vi sia percezione di reddito. Ordinanza 2221 sezione Terza del 25-01-2023

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