Risarcimento del danno da perdita di chance a seguito di malpratica medica - condizioni di ammissibilità della domanda

Diritto Sanitario

Evocare genericamente il pregiudizio da perdita di chance, senza precisare l'oggetto della chance perduta: senza precisare, cioè, se la possibilità di cui si recriminava la perdita sia quella di guarigione, di miglioramento delle condizioni di vita, di ottenimento di cure migliori, di sopportazione di minori sofferenze, ecc.; e per altro verso, invocare l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo, fa sì che la domanda proposta sia quella di risarcimento del danno per mancato raggiungimento del risultato e non per la perdita della possibilità di ottenerlo, giacché l'illecito prefigurato, sul piano strutturale, non è costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, ma è costituito da un nesso causale incerto (di cui si invoca l'accertamento) a fronte di un evento di danno certo. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32639

Caso paradigmatico è quello precedentemente affrontato dalla Corte con sentenza del 9 marzo 2018 n. 5641, in cui aveva cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni parentali conseguenti al decesso di un congiunto, avvenuto a causa di errori diagnostici che ritardarono di oltre due anni la diagnosi di un tumore polmonare, in quanto la Corte territoriale aveva escluso che l'inadempimento dei sanitari avesse ridotto la chance di guarigione del paziente, sul rilievo che la morte si sarebbe comunque verificata, omettendo, così, di identificare correttamente l'evento di danno nella perdita anticipata della vita e nella peggiore qualità della stessa.

 

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