È responsabile il medico radiologo che non prescrive al paziente ulteriori esami o terapie aggiuntive.

Diritto Sanitario

Su una questione analoga a quella affrontata dallo Studio presso il Tribunale di Potenza la Cassazione si è pronunciata affermando che "Il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l’esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami”. Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37728

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