
apr
30
2020
Nomina di c.t.u. nei giudizi di responsabilità medica - aggiornamento albo - esclusione
.png)
avv. Luigi Piero Volpe - responsabilità medica -
Dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) - il quale dispone che gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - non si ricava, in assenza di una specifica previsione legislativa (come l'art. 15, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), alcuna norma vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica. sentenza 32143, sezione Terza del 10-12-2019
Tutte le news