La parametrazione del danno biologico e il ruolo del Consulente

Diritto Sanitario

Nella valutazione medico legale del danno, il Consulente nominato dal Tribunale spesso (o quasi sempre) commette l’errore di inserire in un parametro disfunzionale espresso come riduzione percentuale della completa validità biologica, anche una proporzionale ricaduta negativa sul sentire dinamico relazionale del soggetto; questo senza differenziare nella valutazione, rispetto alla invalidità quantificata, quali fossero effettivamente le conseguenze medie della menomazione sul comune “sentire” di ogni danneggiato. In altre parole, il ricomprendere gli aspetti dinamico relazionali nel concetto di inabilità ed invalidità permanente biologica è un sostanziale errore tecnico: essendo il danno biologico un danno non patrimoniale è necessaria una parametrazione aggiuntiva alla inabilità ed invalidità che specifichi gli aspetti di sofferenza connessi alla specifica lesione e menomazione. L'unico soggetto in grado di apprezzare questa condizione (contrariamente a quanto ritengono molti giudici e consulenti) è lo specialista medico-legale. Questa valutazione sulla specificità delle ricadute delle lesioni sul danneggiato, deve essere distinta e non confusa dall'autonoma possibilità risarcitoria aggiuntiva al danno biologico “base” determinata da ulteriori e provate allegazioni conseguenti ad eventuali interferenze della menomazione su peculiari aspetti dinamico relazionali dello specifico danneggiato. La definizione di questo autonomo aspetto risarcitorio non compete allo specialista medicolegale, così come non compete allo stesso la valutazione di possibili differenti componenti di danno non patrimoniale conseguenti a lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati (diritto all'autodeterminazione).

avv. Luigi Piero Volpe

 

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