Sulle somme prelevate dal conto corrente del defunto prima della morte , chi decide?

Responsabilità Civile

Sulle somme prelevate dal conto corrente del defunto prima della morte, quale Tribunale decide?

Tribunale competente per decidere le cause ereditarie

Il giudice territorialmente competente per decidere sulle questioni ereditarie è il Tribunale del luogo dove il defunto, al momento del decesso aveva dichiarato o fissato di fatto il proprio domicilio, cioè il luogo dove il de cuisus concentrava la propria "vita" di relazione oltre che i propri interessi materiali ed economici.

Sulla scorta di tale indicazione è ormai pacifico che chiunque intenda impugnare un testamento o intraprendere un'azione giudiziaria finalizzata ad accertare e far dichiarare i propri diritti di erede, dovrà rivolgersi al Tribunale del luogo dove il defunto aveva il suo ultimo domicilio e non quello in cui aveva la residenza. Per ben intendersi, se il defunto aveva la residenza in una città del nord Italia ma per motivi di salute da anni era domiciliato presso l'abitazione di uno dei figli,  in altra regione, il Tribunale competente per decidere le questioni successorie del caso deve ritenersi quest'ultimo (c.d. competenza per territorio).

Il domicilio è cosa diversa dalla residenza e dalla dimora

Per residenza si intende il luogo nel quale la persona abita stabilmente e si distingue dal domicilio che è il luogo dove la persona ha il centro dei suoi interessi. Per dimora deve intendersi il luogo nel quale la persona si trova in via del tutto eccezionale (per es. la dimora per la villeggiatura, in una casa in affitto).

Se prima della morte del defunto vengono prelevate delle somme dal suo contro quale è il tribunale competente?

L'ordinanza n 8611, sezione Sesta del 09-04-2018 chiarisce che poichè la condotta illecita consistita nel prelievo delle somme giacenti sul conto corrente intestato al "de cuius", si è realizzata prima della apertura della successione (dunque nel luogo e al momento del decesso), le somme prelevate non sono da considerarsi entrate nell'asse ereditario e pertanto esclude che possano legittimare la conseguente "petitio hereditatis".

Infatti, oggetto di questo tipo di azione promossa dagli eredi presso il Tribunale competente per territorio secondo la regola dell'ultimo domicilio possono essere solo i beni che, al tempo della morte del de cuius e quindi dell'apertura del testamento, erano compresi nell'asse ereditario.

La Corte pertanto, trattandosi di un caso di somme prelevate dal conto corrente del defunto prima della morte, afferma la competenza per territorio del Tribunale ove la condotta e il danno si sono verificati.

avv. Luigi Piero Volpe

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