
mar
28
2018
Omessa o incompleta tenuta della cartella clinica; su chi ricade l'onere della prova?
In una recentissima sentenza del 23 marzo 2018 n 7250 la Terza sezione della Corte di Cassazione, presidente dott. Travaglino, afferma che "nell'ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, operando la seguente necessaria duplice verifica affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere ovvero, da un lato, che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella; dall’altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata prova".
Nella vicenda i genitori di una minore avevano convenuto in giudizio i sanitari che avevano avuto in cura la figlia, lamentanto che le cure ortodontiche che le erano state prestate, non solo non avevano risolto le patologie da cui era affetta ma ne avevano addirittura determinate altre.
La domanda veniva rigettata in quanto secondo il tribunale di primo e secondo grado, non era stato provato il nesso eziologico tra le cure prestate dai sanitari e lo stato patologico della ragazza: il Consulente nominato dal tribunale infatti, all'esito delle operazioni peritali, aveva affermato di non essere in grado di rispondere compiutamente ai nimerosi e complessi quesiti a causa dell'assenza di significativi riscontri documentali.
La Corte chiamata ad occuparsi di casi in cui la ricostruzione delle modalità e della tempistica della condotta del medico non poteva giovarsi delle annotazioni contenute nella cartella clinica ne ha costantemente addossato gli effeti al medico vuoi attribuendo alla omissione il valore di nesso eziologico presunto, vuoi ravvisandovi la figura sintomatica di inesatto adempimentoex art 1176 c.c.
al riguardo si è affermato che l'assenza di una corretta tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico ma consente al giudice di ricorrere alle presunzioni semplici come accade quando la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte cotro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
In tale prospettiva si è quindi precisato (sent. n. 1228/15) l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. Questa presunzione avverrebbe proprio quando l'incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
avv. Luigi Piero Volpe
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