Condanna in sede penale al risarcimento del danno: il giudice civile deve pronunciarsi solo sul quantum.

Responsabilità Civile

Nella vicenda oggetto di una recentissima sentenza, gli eredi di un paziente affetto da disturbi psichiatrici, morto suicida all'interno di una struttura ospedaliera "in assenza di adeguate misure volte a prevenire le condotte autolesive del paziente", chiedevano al Tribunale di Roma la condanna al risarcimento del danno dei medici che lo avevano tenuto in cura. 

Il Tribunale di Roma condannava il medico, il nosocomio e la compagnia di assicurazione al risarcimento del danno agli eredi del paziente mentre la Corte d’appello di Roma, riformava la decisione in quanto nel procedimento penale, il reato era stato dichiarato estinto per intervenuta prescizione.

In particolare la Corte d'appello rilevava che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto non poteva esplicare efficacia di giudicato nel processo civile relativo al risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto, essendo quindi tenuto il Giudice civile a riesaminare autonomamente e senza alcun vincolo la fattispecie di responsabilità portata alla sua cognizione;

pertanto dall'esame degli elementi probatori raccolti nei diversi giudizi civili e penali, la Corte d'appello perveniva alla riforma integrale della decisione di prime cure, ritenendo conforme all'impegno esigibile dal sanitario nei confronti del paziente, le misure preventive adottate per evitare il rischio di condotte autolesive. 

Con sentenza n. 5660 del 9 marzo 2018 la Terza Sezione della Corte di Cassazione, sulla quastione enuncia il seguente principio di diritto: «qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell’imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d’appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l’azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l’accertamento della responsabilità civile dell’imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574575576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all’accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell’"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell’imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall’art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati».

Pertanto in presenza di una sentenza penale di condanna al risarcimento del danno, al giudice civile è preclusa ogni valutazione del fatto, dovendosi limitare a valutare solo il quantum del risarcimento.

 

 

avv. Luigi Piero Volpe

 

 

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