Concorso di colpa della vittima di un sinistro e risarcimento ai congiunti

Responsabilità Civile



Respoinsabilità civile
 
Una recente sentenza della Terza Sezione della Suprema Corte riafferma il principio per cui il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito dai congiunti di una persona deceduta  per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di incidenza causale della condotta colposa ascrivibile alla stessa vittima avuto riguardo all'entità delle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica.
La statuizione è frutto di un percorso logico secondo il quale "elemento fondatore della responsabilità civile è il nesso di causa:tanto quello materiale tra condotta ed evento, quanto quello giuridico tra evento e conseguenze. la mancanza anche parziale del nesso di causa esclude la responsabilità dell'agente.
Come disciplinato dall'art. 1227 del c.c. " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".  
 
Ordinanza n. 3695 del 15 febbraio 2018 Terza Sezione Civile.
 
avv. Luigi Piero Volpe
 
 

 

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