Casalinga, quale danno risarcibile per la lesione della capacità lavorativa generica?

Responsabilità Civile

In tema di danni alla persona, una invilidità derivante da colpa o dolo altrui può determinare una riduzione della capacità lavorativa che può essere generica o specifica.

Una invalidità che determini la riduzione della capacità lavorativa generica cioè di attendere a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro o diversi dal lavoro non prestato ma considerato "attitudinale", non è una voce di danno rientrante nel c.d. danno biologico, ma costituisce un vero e proprio danno patrimoniale da perdita di chance.

Sotto l'aspetto processuale, la Suprema Corte, in una recentissima sentenza (Cass. civ., sez. III , ord. 14 novembre 2017 n. 26850), afferma che il riconoscimento del danno da perdita della c.d. capacità lavorativa generica, non può essere valutato in re ipsa, cioè per il solo fatto che il soggetto sia stato vittima di una riduzione della propria integrità fisica, ma deve essere fornita la prova, anche mediante semplici presunzioni, della attività lavorativa che avrebbe svolto se non si fosse verificato l'evento.

Il risarcimento da lesione da capacità lavorativa generica mira, infatti, a compensare la perdita di concorrenzialità del soggetto sul mercato del lavoro e non costituisce una componente del danno biologico, ma è una voce di danno patrimoniale che deve essere risarcita in via equitativa.

Per capacità lavorativa specifica deve intendersi la capacità di un individuo a svolgere una specifica attività lavorativa, quella di fatto esercitata, ovvero, dando un significato più estensivo al termine, la capacità di un individuo di estrinsecare diverse attività lavorative, ma tutte, comunque, afferenti alla sua sfera attitudinale, in quanto coerenti con l’età, il sesso, il grado di istruzione e l’esperienza lavorativa dello stesso, con il configurarsi in tal modo del concetto di capacità lavorativa propria del soggetto, ovvero di “capacità lavorativa attitudinale”.

Pertanto, il risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica può essere riconosciuto (purchè provato anche con presunzioni) sia al danneggiato che, al momento dell'evento, già svolgeva un'attività, sia a soggetti che pur non lavorando erano potenzialmente occupabili nel mondo di lavoro.  

In particolare la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere riconosciuta anche alla casalinga che dimostri di essere potenzialemte occupabile nel mondo del lavoro a svolgere una specifica professione già svolta in passato o che avrebbe svolto se l'evento non si fosse verificato. 

Inoltre secondo la citata sentenza è risarcibile alla casalinga anche il c.d. danno da riduzione della capacità lavorativa generica in quanto le mansioni svolte dalla stessa, sono suscettibili di valutazione economica e, quindi, la menomazione e la riduzione della sua possibilità di svolgerle è risarcibile.

Come già più volte affermato dalla Corte nella quantificazione del danno alla capacità lavorativa della casalinga, non deve essere esclusivamente valutato il valore economico delle prestazioni domestiche facendo, per ipotesi, un mero raffronto con le tabelle orarie retributive stabilite nel CCNL Colf-badanti, ma deve essere altresì considerato l'attività di coordinamento e gestione della vita familiare.

Anche la casaliga che sia single ha diritto al risarcimento dal danno da capacità lavorativa specifica in quanto il suo operato non deve necessariamente beneficiare soggetti terzi, bensi costituisce per la stessa un'utilità diretta. 

Dal punto di vista processuale la casalinga (quindi anche il single), deve dimostrare, anche con presunzioni semplici in caso di lesioni rlevanti, che l'evento le ha impedito o le ha reso più gravoso lo svolgimento del lavoro domestico e che prima dell'evento svolgeva in autonomia le "faccende domestiche" .

avv. Luigi Piero Volpe 

 

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