Emotrasfusioni infette: responsabile anche la USL per azioni contrattuali

Diritto Sanitario

Responsabilità medica

Il principio enunciato dalla Suprema Corte in una recentissima sentenza riafferma che "tra paziente e struttura ospedaliera si configura un rapporto contrattuale autonomo e atipico (c.d. di spedalità)", in forza del quale "la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori".

In questo solco, avuto riguardo allo specifico tema della responsabilità da trasfusioni di sangue infetto, si afferma che la "responsabilità extracontrattuale del Ministero, in ordine ai sopraindicati compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto quella (eventualmente) a carico della struttura e dei medici, a carattere, invece, contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni". Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018 n. 3685 

avv. Luigi Piero Volpe

 

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