Vaccinazione obbligatoria: danno e onere della prova.

Diritto Sanitario

Sul delicato tema dei danni derivari da vaccinazione obbligatoria, grava sull'interessato l'onere di provare l'avvenuta somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute eziologicamente connesso; il rapporto tra la somministrazione e il danno dovrà valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a nulla valendo la semplice contestazione delle conclusioni del c.t.u. senza che sia evidenziata una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica.  In particolare la Corte di Cassazione, in una recente sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso  avverso sentenza di merito che aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. (secondo il quale tra la sindrome autistica e le vaccinazioni obbligatorie esiste la mera possibilità di una correlazione eziologica, ma non un rilevante grado di probabilità scientifica) per avere la parte ricorrente espresso un mero dissenso diagnostico. Cassazione Sezione VI, n. 24959 del 23/10/2017.
 
avv. Luigi Piero Volpe
 
 
 
 
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