
Responsabilità medica - malasanità
La Corte di Cassazione, nel solco di un consolidato orientamento (Corte Cost. n. 438 del 2008), riafferma il diritto al risarcimento di entrambi i genitori del nascituro, nei casi in cui l'erronea esecuzione dell'intervento di interruzione della gravidanza determini una nascita indesiderata. In questi casi infatti, oltre ad essere riconosciuto il danno alla salute della madre per l’intervento subito e per la temporanea inabilità, deve essere risarcito il danno sofferto da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione, diritto che una lettura costituzionalmente orientata della L. 194/78 consente di ricollegare ad una visione complessiva del bene salute, inteso come benessere psicofisico della persona. Cass. sezione Terza Civile del 29-01-2018 n.2070
Avv. Luigi Piero Volpe
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