Richiesta dell'integrale risarcimento del danno ad uno solo dei danneggianti

Diritto Sanitario

Responsabilità medica

Una recentissima sentenza della Suprema Corte ribadisce un principio, già precedentemente affermato con una pronuncia del 1997, secondo cui, in presenza di un solo Convenuto, se il verificarsi dell’evento sia causato dalla condotta e/o omissione di più soggetti, l’obbligazione risarcitoria solidale ex art. 2055 c.c., non tocca nè la debenza dell’intera prestazione, né la  posizione debitoria dell’unico convenuto che ”rimane ancorata alla sua veste di autore dell’illecito, a prescindere dalla circostanza che sia causalmente riferibile anche al comportamento di altre persone” . La Corte, nel cassare la sentenza di merito, afferma il seguente principio di diritto: “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili”. Il principio così enunciato conferma l’orientamento (in verità poco applicato nei Tribunali), che riconosce al danneggiato la possibilità di agire contro solo uno dei responsabili del fatto illecito, essendo la individuazione dei responsabili e la conseguente ripartizione del grado di responsabilità una problematica interna ai danneggianti che non può penalizzare l’attore." 

Cass. civ. 0rd. 29 gennaio 2018 n. 2066

Avvocato Luigi Volpe

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