Responsabilità civile.
La Suprema Corte ribadisce il suo orientamento oramai consolidato che pone a carico del convenuto l'onere di dimostrare che il danno da perdita del congiunto, altrimenti presupposto, non si sia verificato a causa di particolari situazioni di fatto: "L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex articolo 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo". Ordinanza 3767, sezione Sesta - 3 del 15-02-2018
Avvocato Luigi Volpe
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